Blockchain per verificare garanzie fideiussorie

Il nuovo Codice degli appalti pubblici e la verificabilità telematica delle garanzie fideiussorie tramite tecnologia blockchain
Il presente contributo analizza la disciplina prevista dal nuovo Codice degli appalti pubblici della verificabilità telematica delle garanzie fideiussorie rilasciate su piattaforme di gestione funzionanti tecnologia “blockchain”.
1. Premessa
Il presente contributo intende analizzare la disciplina della verificabilità telematica delle garanzie fideiussorie, inserita all’interno del D. lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice degli appalti pubblici), in particolare quando queste ultime sono rilasciate su piattaforme di gestione che funzionano grazie alla nuova tecnologia c.d. “a registri distribuiti”, più comunemente conosciuta come tecnologia “blockchain”.
2. I registri distribuiti per la digitalizzazione (Art. 19 e art. 30)
La digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti, quale precisa milestone del Piano di ripresa e resilienza – PNRR (M1C1-70), ha una sua statura autonoma nel nuovo Codice dei contratti pubblici. Il legislatore ha infatti dedicato la parte II del Libro I del Codice proprio al raggiungimento di tale obiettivo, mirando ad incentivare l’utilizzo dei servizi digitali da parte della stazione appaltante e degli operatori economici per facilitare e velocizzare l’adempimento degli oneri amministrativi connessi all’espletamento delle procedure di aggiudicazione.
3. L’art. 106 comma 3 – l’opzione blockchain
In continuità con i due articoli appena analizzati, l’art. 106 (che disciplina le modalità di emissione, i contenuti e le modalità di presentazione delle garanzie per la partecipazione degli Operatori Economici (OE) alle procedure ad evidenza pubblica) al comma 3 prevede che la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta debba essere rilasciata e firmata digitalmente, nonché verificabile telematicamente presso l’emittente “ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell’articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135”.
4. Le Regole Tecniche AgID e le relative FAQ
In attuazione di questa “opzione blockchain” stabilita dall’art. 106, comma 3, del nuovo Codice, l’Agenzia per l’Italia Digitale ha adottato, lo scorso giugno, le “Regole tecniche – requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, il cui capitolo 6 si sofferma sulle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie. Tale capitolo si occupa di indicare i requisiti funzionali e di interoperabilità delle piattaforme ai fini della certificazione AgID e di stabilire “le caratteristiche cui devono essere conformi i registri distribuiti utilizzati nell’ambito delle piattaforme di gestione delle garanzie fideiussorie”.
5. Considerazioni conclusive
L’obiettivo sostanziale dell’“opzione blockchain” dovrebbe essere, quindi, di semplificare ulteriormente il processo di gestione delle fideiussioni tramite il supporto della tecnologia a registri distribuiti, realizzando un’interoperabilità e integrazione tra i sistemi dei diversi attori, nonché digitalizzando e automatizzando il processo di emissione, svincolo, condivisione e controllo all’interno delle procedure di selezioni del contraente.
Tuttavia, residuano delle incertezze applicative, che derivano, come si è detto, da un contesto normativo ancora assai scarso.
– Codice degli appalti pubblici
– Verificabilità telematica
– Garanzie fideiussorie
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