Pensioni e periodi in Moldova non sommabili con quelli italiani

Dal 1° dicembre 2023 è entrato in vigore l’accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Repubblica di Moldova, che ha portato a chiarimenti importanti da parte dell’Inps. Secondo quanto riportato nella Circolare n. 28/2024, l’accordo prevede che non ci sia totalizzazione internazionale dei contributi tra Italia e Moldova per l’acquisizione del diritto a pensione. Di conseguenza, in caso di rimpatrio in Moldova, l’extracomunitario che abbia lavorato in Italia potrà acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia all’età di 67 anni, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contributi, a condizione che il primo accredito contributivo decorra dopo il 31 dicembre 1995.

La convenzione regola inoltre i rapporti tra i due Paesi in materia di esportabilità delle pensioni e delle rendite per infortunio e malattia professionale erogate, per l’Italia, dall’INPS e dall’INAIL. Le prestazioni moldave esportabili in Italia includono la pensione per limite d’età, la pensione di disabilità causata da una malattia generale, la pensione e l’indennità di disabilità causata da un infortunio sul lavoro o malattia professionale, e la pensione ai superstiti. Restano inesportabili in Italia le pensioni speciali, le pensioni anticipate per limite di età e gli assegni sociali.

Le domande di pensione italiane devono essere presentate direttamente all’INPS utilizzando il canale telematico e sono gestite dal Polo specializzato presso la Direzione provinciale INPS di Perugia, nel caso di soggetti residenti nella Repubblica di Moldova, o dalla Struttura territoriale competente in base al criterio della residenza per i soggetti residenti in Italia. Le domande di pensione moldave possono essere presentate dai residenti in Italia all’Istituzione competente moldava (CNAS) per il tramite delle Strutture territoriali dell’INPS.

La Convenzione stabilisce che le istituzioni competenti dei due Paesi pagano le prestazioni direttamente alle persone aventi diritto, indipendentemente dalla loro residenza, nella valuta ufficiale del proprio Stato o, nel caso in cui la valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

Tuttavia, uno degli aspetti che stressa l’Inps è l’assenza nella Convenzione del diritto alla totalizzazione dei periodi maturati ai fini dell’acquisizione del diritto a pensione, che significa che l’extracomunitario che abbia lavorato in Italia non acquisirà il diritto a pensione italiana in assenza del raggiungimento di un diritto autonomo nel regime previdenziale italiano. In caso di rimpatrio, il lavoratore extracomunitario, con anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, può conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del requisito anagrafico richiesto per tale trattamento pensionistico, anche in deroga al requisito minimo di 20 anni di contribuzione.

In conclusione, l’accordo in materia di sicurezza sociale tra Italia e Moldova porta importanti cambiamenti e opportunità per i lavoratori extracomunitari, ma è importante essere consapevoli dei dettagli e delle condizioni stabilite dalla Convenzione.

– Accordo in materia di sicurezza sociale
– Convenzione
– Domande di pensione


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