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Disoccupazione per chi va in UE, SEE e Svizzera – itMalta

La normativa europea prevede che un lavoratore che percepisce la disoccupazione in uno o più stati dell’UE, può continuare a riceverla nel momento in cui si sposta in cerca di lavoro in un altro Stato. Questa regola è volta a garantire la continuità nella percezione del beneficio durante il periodo di ricerca attiva di un impiego in un altro Paese europeo.

Al fine di ricevere il beneficio, è richiesta la presentazione del certificato di tale diritto (certificato U2) rilasciato dalle autorità di collocamento del Paese di origine. La normativa è rivolta a lavoratori disoccupati di uno stato Europeo, di uno stato del SEE (Island, Liechtenstein e Norvegia), della Svizzera, apolidi e rifugiati residenti in uno stato europeo.

Un cittadino italiano che percepisce la disoccupazione a Malta e decide di tornare in Italia alla ricerca di lavoro ha diritto a ricevere dall’INPS tra 3-6 mesi di disoccupazione erogata dalla Social Security a Malta. Inoltre, potrebbe avere diritto all’indennità di disoccupazione prevista per i cittadini rimpatriati.

Per fare domanda per ricevere l’indennità di disoccupazione da Malta in un altro Stato membro come l’Italia, è necessario contattare la Social Security Department prima della partenza per ottenere conferma sulla possibilità di riceverla e procedere con tutte le pratiche necessarie.

Per conservare il diritto alla disoccupazione, il disoccupato deve rispettare alcune condizioni. Prima della partenza, deve essere iscritto come richiedente lavoro full-time presso jobsplus e deve essere rimasto a disposizione jobsplus per almeno quattro settimane, con la partenza autorizzata dalla Social Security. Inoltre, deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro in Italia.

Una volta ottenuto il certificato U2 che indica un periodo entro il quale la persona deve registrarsi presso le autorità per l’impiego in Italia, le prestazioni continueranno fino alla scadenza o fino a quando la persona troverà lavoro. Ogni modifica deve essere notificata alla Social Security.

In conclusione, la normativa europea garantisce ai lavoratori disoccupati la possibilità di continuare a ricevere la disoccupazione anche in un altro Stato membro, durante il periodo di ricerca di un impiego. È importante seguire correttamente le procedure e le condizioni per conservare il diritto alle prestazioni e informare le autorità competenti in caso di modifiche nella situazione lavorativa.

– certificato U2
– lavoratori disoccupati
– Social Security Department


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