Interessi legali 2024 e loro impatto su INPS, pensioni, sanzioni
Dal 1° gennaio 2024 il tasso degli interessi legali è stato ridotto al 2,5 per cento. La variazione, stabilita dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 novembre scorso e pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’11 dicembre 2023, ha importanti riflessi sulle prestazioni INPS e INAIL.
A fornire i chiarimenti a riguardo sono la circolare INPS numero 5 del 10 gennaio 2024 e la circolare INAIL numero 2 dell’8 gennaio scorso. Il dimezzamento del tasso di interesse incide sul calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali nei casi di omesso o ritardato pagamento, oltre che sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali.
La variazione si applica anche alla riduzione delle sanzioni civili. Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze datato 29 novembre 2023 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre, il MEF ha stabilito l’applicazione di un nuovo tasso per gli interessi legali del 2,5 per cento a partire dal 1° gennaio 2024. Oltre agli effetti di tipo fiscale, la decisione ha un impatto su alcune prestazioni INPS.
La variazione a partire dallo scorso 1° gennaio ha effetti sul calcolo delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché sugli interessi legali sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali. La riduzione del tasso di interesse incide sulle ipotesi di riduzione delle sanzioni civili, disciplinate dall’articolo 116, comma 15, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali sanzioni vengono ridotte al tasso previsto per gli interessi legali, in caso di pagamento integrale dei contributi dovuti.
Anche le prestazioni pensionistiche, prestazioni di fine servizio e prestazioni di fine rapporto sono interessate dalla nuova misura del tasso di interesse ridotto al 2,5 per cento. La variazione del tasso di interesse ha ripercussioni anche sulla riduzione delle sanzioni civili. Come specificato nella circolare INAIL numero 2 dell’8 gennaio 2024, il tasso costituisce la misura di riduzione massima delle sanzioni civili prevista dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Per avere un calcolo degli interessi dovuti secondo i tassi vigenti nei precedenti periodi, l’INAIL fornisce un apposito allegato che riporta i valori in vigore a partire dal 1° gennaio 1997.
In conclusione, il nuovo tasso di interesse legale del 2,5 per cento a partire dal 1° gennaio 2024 ha importanti riflessi sul calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, sulle prestazioni pensionistiche e previdenziali, nonché sulla riduzione delle sanzioni civili. Le circolari INPS e INAIL forniscono importanti chiarimenti su come applicare questa variazione e su quali prestazioni sono interessate.
– 1° gennaio 2024
– Tasso degli interessi
– Calcolo dei contributi previdenziali
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