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Fondo per giovani diplomati nell’agroalimentare eccellenze gastronomiche

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha pubblicato il decreto 24 gennaio 2024 di attuazione del Decreto ministeriale n° 538507 del 21 ottobre 2022 recante la definizione dei criteri e delle modalità di utilizzazione del “Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano”, ai sensi dell’articolo 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Risorse disponibili
La dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui al presente decreto è pari a complessivi 20.000.000,00 di euro, comprensivi degli oneri per la gestione dell’intervento. A valere sulle risorse di cui al comma precedente può essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore:
al 70% (settanta per cento) delle spese totali ammissibili;
a 30.000,00 (trentamila/00) euro per singola impresa.
I contributi sono concessi nell’ambito del Regolamento de minimis e non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese.

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all’inserimento nell’impresa, con contratto di apprendistato, di uno o più giovani diplomati nei servizi dell’enogastronomia e dell’ospitalità alberghiera.
I giovani diplomati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto Professionale di Stato per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera (IPSEOA) da non oltre 5 anni dalla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato;
b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di età.

Soggetti beneficiari
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese in possesso dei requisiti previsti dall’art. 5 del D.M. 21 ottobre 2022. Nello specifico:
se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 (“Gelaterie e pasticcerie”) e dal codice ATECO 10.71.20 (“Produzione di pasticceria fresca”): siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022 o, alternativamente, abbiano acquistato, nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del D.M. 21 ottobre 2022, prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5% del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo;
che siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non si trovino in stato di liquidazione volontaria o giudiziale né soggetti ad una procedura di concordato preventivo o altra procedura concorsuale con finalità liquidatorie dell’attività anche ai sensi del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza Decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14 e s.m.i.;
non siano in situazione di difficoltà, così come definita dal regolamento di esenzione;
siano iscritte presso INPS o INAIL e abbiano una posizione contributiva regolare, così come risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC);
siano in regola con gli adempimenti fiscali;
abbiano restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
non abbiano ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea ai sensi del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (“Impegno Deggendorf”).

Presentazione delle domande
Le agevolazioni sono concesse nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere presentate dai soggetti ammissibili esclusivamente a mezzo della piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 1° marzo 2024 e fino alle ore 10.00 del 30 aprile 2024. Una volta trasmessa la domanda il sistema rilascerà l’attestazione di avvenuta presentazione della domanda, riportante la data e l’ora di trasmissione della stessa. Solo in esito al rilascio di tale attestazione le domande di agevolazione si intenderanno correttamente trasmesse.
All’atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, all’impresa richiedente sarà rilasciato dalla piattaforma il Codice unico di progetto (CUP) che dovrà essere riportato su ciascun giustificativo di spesa connesso al programma di investimento agevolato.

– Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell’agroalimentare italiano
– Remunerazione lorda
– Codice ATECO 56.10.11 (“Ristorazione con somministrazione”)


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