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Euroconf. LAVORO NASpI e DIS-COLL in costanza

Effetti della perdita di occupazione sulle provvidenze erogate

Premessa

Con il presente elaborato verranno esaminati gli effetti originati dall’istaurazione di un rapporto di lavoro sulle provvidenze erogate in favore di soggetti che hanno perso involontariamente l’occupazione.

Lo stato di disoccupazione

Con l’articolo 19, D.Lgs. 150/2015 – rubricato “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183” – il Legislatore ha regolamentato il c.d. stato di disoccupazione, prevedendo che:

  • Si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che abbiano dichiarato al Sistema unitario delle politiche attive del lavoro la loro immediata disponibilità al lavoro e alla partecipazione alle misure di politica attiva organizzate dai Centri per l’impiego territorialmente competenti.
  • In caso di istaurazione di rapporti di lavoro a termine fino a 6 mesi, lo stato di disoccupazione sarà sospeso per tutta la durata del contratto.

Nuova attività lavorativa di natura subordinata in costanza di NASpI

Entrando nel vivo della trattazione andiamo adesso ad analizzare le varie casistiche che si potrebbero verificare quando un percettore di NASpI instauri un rapporto di lavoro di natura subordinata.

– NASpI
– DIS-COLL
– Sistema unitario delle politiche attive del lavoro


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