Genitori disoccupati esentati dal mantenimento dei figli l’art. 570 cp non si applica
La responsabilità penale del genitore per mancata corresponsione del mantenimento dei figli
Il 10 gennaio 2024 la Quinta Sezione penale della Corte di Cassazione ha emesso la sentenza n. 1143, riguardante la responsabilità penale ex art. 570 cp del genitore per la mancata corresponsione del mantenimento dei figli. In questa decisione, la Corte ha escluso la rilevanza della formale disoccupazione addotta dall’imputato.
Il caso specifico riguardava la condanna di Tizio, accusato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai suoi due figli minori, oltre alla condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile e alla corresponsione di una provvisionale di Euro 8,700.
Tizio ha quindi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo la violazione della legge penale e della motivazione con riferimento alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 570 cod. pen.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando diversi punti fondamentali:
1. La condizione di incapacità economica dell’obbligato non può essere dimostrata sulla base della mera documentazione dello stato formale di disoccupazione dell’obbligato;
2. Tizio ha dimostrato parziale adempimento di alcune spese e di aver assolto ai propri doveri a partire dall’anno 2018, segno di concrete potenzialità finanziarie;
3. La condizione economica “non buona” allegata da Tizio non è considerata sufficiente per il riconoscimento della non punibilità dell’omissione.
La decisione della Corte di Cassazione conferma quindi che la mancata corresponsione del mantenimento dei figli da parte di un genitore può configurare un reato, anche in assenza di una formale disoccupazione. Si sottolinea inoltre l’importanza di una valutazione accurata delle reali capacità economiche dell’obbligato al fine di determinare la responsabilità penale in tali casi.
È dunque fondamentale per i genitori essere consapevoli delle proprie responsabilità in termini di mantenimento dei figli e di adempiere a tali obblighi in base alle proprie effettive capacità finanziarie.
Allegato:
– Responsabilità penale genitore
– Manutenzione figli
– Cassazione penale sentenza 1143 2024
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